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PPWR: Quali sono i requisiti delle nuove normative europee in materia di imballaggi e in che modo la tecnologia RFID può contribuire al loro rispetto?

Regolamento PPWR sugli imballaggi: casse riutilizzabili su pallet identificate con etichetta RFID

A partire dal 12 agosto 2026, il nuovo regolamento sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, il PPWR (regolamento (UE) 2025/40), si applicherà in tutta l’Unione europea. A differenza della direttiva che sostituisce, non richiede un recepimento a livello nazionale: si applica in modo identico a tutti gli Stati membri. Stabilisce inoltre scadenze precise per tutte le aziende che producono, confezionano, importano o distribuiscono prodotti in Europa.

Tra tutti i suoi obblighi, uno di essi modifica radicalmente le operazioni logistiche: gli obiettivi di riutilizzo degli imballaggi da trasporto. I pallet, le casse pieghevoli, i container e gli imballaggi a rendere non costituiscono più semplicemente un’opzione di sviluppo sostenibile, ma sono diventati un requisito accompagnato da percentuali e scadenze precise. Ed è proprio qui che risiede il problema pratico: un sistema di imballaggi riutilizzabili funziona — e può essere convalidato durante un audit — solo se ogni articolo è identificato in modo univoco e se i suoi movimenti sono registrati da qualche parte.

Dagli imballaggi monouso a quelli riutilizzabili Regolamento (UE) n. 2025/40 · applicabile a partire dal 12 agosto 2026 ogni articolo a rendere, identificato in modo univoco Spedizione Cliente Restituzione Lavaggio · ispezione Cicli di vita contati tramite RFID Il riutilizzo richiesto dal PPWR può essere dimostrato solo tramite dati: identificazione univoca + rilevamenti ad ogni rotazione
Il PPWR promuove gli imballaggi riutilizzabili; la tecnologia RFID trasforma ogni ciclo in dati verificabili.

In questa guida illustriamo i requisiti del PPWR, le scadenze da rispettare e come l’identificazione tramite RFID degli imballaggi a rendere consenta di affrontare la sfida operativa posta dalla normativa.

Che cos’è il PPWR?

Il PPWR (regolamento sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio) è il regolamento (UE) n. 2025/40 relativo agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio. È entrato in vigore l’11 febbraio 2025 e si applica a partire dal 12 agosto 2026, in sostituzione della direttiva 94/62/CE. Regola la progettazione, l’etichettatura, il contenuto di materiali riciclati e il riutilizzo di tutti gli imballaggi immessi sul mercato nell’UE.

Il PPWR in 5 punti

  1. Si tratta di un regolamento e non di una direttiva: si applica direttamente e in modo uniforme a tutti gli Stati membri, senza che sia necessario recepirlo a livello nazionale.
  2. Si applica a tutti gli imballaggi: primari (vendita al dettaglio), secondari (raggruppamento) e terziari (trasporto), sia per uso domestico che industriale.
  3. Tutti gli imballaggi devono essere riciclabili e il loro peso e volume devono essere ridotti al minimo, con restrizioni relative a determinate sostanze.
  4. La direttiva fissa obiettivi di riutilizzo per gli imballaggi di trasporto e di raggruppamento a partire dal 2030, con una scadenza fissata al 2040.
  5. Introduce un’etichettatura armonizzata relativa alla composizione e al riutilizzo, mediante codici QR o altri formati digitali standardizzati, a partire dall’agosto 2028.

Calendario del PPWR: date chiave da ricordare

Il PPWR sarà attuato in più fasi: applicazione generale il 12 agosto 2026, etichettatura armonizzata a partire dal 12 agosto 2028 e obiettivi vincolanti in materia di riutilizzo e contenuto di materiali riciclati a partire dal 1° gennaio 2030, con obiettivi ampliati per il 2040.

Calendario del regolamento (UE) 2025/40 — PPWR 11 febbraio 2025 Entrata in vigore del regolamento 12 agosto 2026 Applicazione generale Sostituisce la direttiva 94/62/CE · IN VIGORE 12 agosto 2028 Etichettatura armonizzata: composizione, riutilizzabile, supporto digitale (codice QR) 1° gennaio 2030 Riutilizzo nei trasporti: obiettivo del 40 % Contenuto minimo di materiali riciclati · spazio vuoto ≤ 50% 2040 Riutilizzo nel settore dei trasporti: obiettivo del 70% Gli obiettivi di riutilizzo fissati all’articolo 29 riguardano gli imballaggi da trasporto e da vendita utilizzati all’interno dell’UE (con alcune eccezioni, ad esempio il cartone)
Cinque date da ricordare: l’attuazione è già iniziata; il

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